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Gestione della sicurezza antincendio

Finalmente qualcosa si muove nel mondo della gestione dell’emergenza incendi: in questi giorni sono usciti 2 decreti che superano l’ormai vetusto DM 1998.

Il cosiddetto “Decreto Controlli”, il DECRETO 1 settembre 2021 del Ministero Interno, entrerà in vigore dal 25 settembre 2022.

Riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del D. Lgs. 81/2008 e stabilisce i criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e le modalità di qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.


Il nuovo Decreto Ministeriale “GSA” in materia di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (Decreto 02/09/2021), intitolato: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, entrerà in vigore nell’ottobre 2022.

Fino ad oggi avevamo indicazioni “certe” su praticamente tutti i corsi legati alla sicurezza, tranne sui corsi antincendio. Il corso era tecnicamente fattibile da chiunque, purchè rispettasse il programma previsto dal Decreto e gli aggiornamenti erano richiesti sostanzialmente sono nell’ambito dei Sistemi di certificazione volontaria, in base a Circolari VVF e altri documenti che non appartengono alla sfera legislativa pura.

Entreranno quindi in vigore le nuove indicazioni riguardo:

  • le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori;
  • la designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Attendiamo l’ultimo dei tre decreti, il cosiddetto “Decreto Minicodice” che stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro di incendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 1 del D. Lgs. 81/2008, in particolare per i luoghi a basso rischio di incendio.


Una riflessione finale sulla gestione delle emergenze: la gestione talvolta viene fatta con procedure standard, in cui a poche persone vengono addossati una serie di compiti che realisticamente non potranno svolgere e troppe volte mancano prove di emegenza “serie”, che permettono di testare i vari scenari.

Ma soprattutto spesso ci si concentra sulla sola emergenza incendi, in qualche caso qualcosa si può trovare sul primo soccorso o sullo sversamento di sostanze (specie se si è certificati ISO 14001 o si è in Seveso). Per dovere di cronaca spesso poi si inseriscono rapine, eventi sismici…

In realtà mancano all’appello numerose altre tipologie di emergenze altrettanto plausibili: recupero di operatore in quota (in mezzo agli scaffali, sopra un macchinario…), salvataggio in qualche spazio più o meno confinato o con presenza di inquinanti (vasche, pozzetti, cavedi…), malfunzionamento di impianti, eventi meteo estremi…

Insomma, credo sia ora di ragionare davvero in modo più ampio rispetto all’emergenza, che non dovrebbe essere un evento improvviso e imprevisto, ma una sorta di “speciale condizione di lavoro” dalla quale – per quanto possibile – non ci si fa cogliere impreparati.