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Pubblicato il Regolamento europeo CBAM

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 maggio 2023 il Regolamento (UE) 2023/956  che istituisce un meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio (CBAM) per mettere un prezzo equo sul carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che entrano nell’UE.

l CBAM si applicherà alle importazioni di determinate merci (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno) e precursori selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta un alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Con questo ambito ampliato, il CBAM “catturerà” oltre il 50 % delle emissioni nei settori coperti dall’ETS.

Lo scopo è proteggere i produttori europei dal dumping, facendo pagare ai Paesi terzi la differenza dei costi di produzione e incentivandoli così ad allinearsi alle regole Ue per evitare questi dazi. Si partirà dal tassare i prodotti ad alta intensità di CO2 dal 2026.

Mentre Bruxelles lancia il CBAM, gli Stati Uniti d’America stanno approntando il Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminum, o Gassa.

La differenza fondamentale tra i due sistemi è nel metodo: il Cbam si basa sul rispetto delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, imponendo lo stesso dazio per le emissioni (che è calcolato sul prezzo dei crediti di emissione europei Ets) ai prodotti nazionali e stranieri. Il club Gassa, invece, vuole creare una coalizione di Paesi e indirizzare i loro standard ambientali e la loro leva economica verso la decarbonizzazione di alcune fonti di emissioni industriali. Si tratta di due approcci diversi che possono portare a criticità, sebbene UE e USA stiano da mesi lavorando per trovare un minimo comune denominatore. La fase transitoria, che decorre dal 1º ottobre 2023 e termina il 31 dicembre 2025, servirà anche a questo: raggiungere un accordo che allenti le tensioni commerciali e incoraggi la decarbonizzazione globale.

A partire dal 2026, il CBAM funzionerà come segue:

  • Gli importatori europei di merci coperte dal CBAM dovranno acquistare i certificati CBAM. Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio d’asta settimanale delle quote EU ETS, espresso in €/tonnellata di CO2 emessa.
  • L’importatore europeo deve dichiarare entro il 31 maggio di ogni anno la quantità di merci e le emissioni incorporate in tali merci importate nell’UE nell’anno precedente. Allo stesso tempo, l’importatore consegna il numero di certificati CBAM corrispondente alla quantità di emissioni di gas serra incorporate nei prodotti.
  • Se gli importatori possono dimostrare, sulla base di informazioni verificate dai produttori dei Paesi terzi, che un prezzo del carbonio è già stato pagato durante la produzione dei beni importati, l’importo corrispondente può essere dedotto dalla fattura finale.

L’eliminazione graduale dell’assegnazione gratuita nell’ambito del sistema ETS dell’UE avverrà parallelamente all’introduzione graduale del CBAM nel periodo 2026-2034.

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