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Idoneità tecnica per impianti trattamento rifiuti

Il Ministero dell’Intero ha diffuso una Circolare per segnalare un “refuso” nell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021, riguardante le attività per le quali le squadre antincendio devono avere anche l’idoneità tecnica.

La necessità di avere, in alcuni settori, addetti con idoneità tecnica deriva dalla pericolosità intrinseca di queste attività.

Il Decreto 2 settembre 2021, in allegato IV, riposta l’elenco di questi luoghi di lavoro in cui i lavoratori incaricati all’attuaizone delle misure di prevenzione incendi debbono essere particolarmente qualificati:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Tra queste attività, l’ultima lettera riguarda proprio gli impianti di stoccaggio (così come definiti nel D.Lgs 15, ovvero impianti con deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 o messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13) e gli impianti di trattamento.

Solo che nell’allegato viene richiamato, per gli impianti di trattamento un generico “articolo 183, comma 1 del decreto n.36/2003”, normativa che non contiene nè l’articolo ma tantomento la definizione di impianto di trattamento, che è invece presente nell’articolo 183, comma 1, lettera s) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Circolare, in buona sostanza, segnala il refuso solo sul richiamo normativo. Ad una attenta lettura – e anche a logica – non si evince che un impianto di trattamento, che normalmente ha per esigenze tecniche anche una parte di stoccaggio, sia esentato dall’obbligo di idoneità tecnica.

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